Art. 3 — Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento ((relativo all'impianto per la produzione di preridotto - direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5)), le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalita' di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ((convertito, con modificazioni)) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della ((normativa dell'Unione europea)) in materia di aiuti di Stato e fermi ((restando)) gli effetti gia' scontati sui saldi di finanza pubblica.
Testo vigente dal 21 agosto 2026
