Art. 12 — Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili

All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche' assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;
  • b)il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. ((Con le medesime comunicazioni)) di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ((e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche' i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006)). 3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.».

Testo vigente dal 16 luglio 2022

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 3 parole tolte, 54 parole aggiunte.

… a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con tolto: la medesima comunicazione aggiunto: le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche … 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 aggiunto: e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche' i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art12 · fonte del testo

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