Art. 10 — Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei

All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
  • b)al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito». ((All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
  • a)quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
  • b)quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440".)) ((All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per ' credito formativo ' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero";
  • b)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148".)) ((Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:))
  • a)((all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia";))
  • b)((all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 2," sono inserite le seguenti: "gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),")).

Testo vigente dal 7 giugno 2025

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… l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito». aggiunto: All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

aggiunto: a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

aggiunto: b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440". All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per ' credito formativo ' acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro, svolto anche all'estero";

aggiunto: b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 luglio 2002, n. 148". Alla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS Academy e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS Academy, e' attribuita alle Universita', agli Istituti di istruzione universitaria e agli ITS Academy, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia";

aggiunto: b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 2," sono inserite le seguenti: "gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-07;45~art10 · fonte del testo

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