Art. 16 — Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno». 2 Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

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Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 222/2015

    Questione inammissibile
    5 novembre 2015

    È inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost., in quanto dispone la riduzione sia del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (comma 1), sia del congedo ordinario dei magistrati (comma 2), con efficacia a decorrere dall'anno 2015. Il rimettente - il quale ha fissato l'udienza per l'assunzione di una prova testimoniale in una data (8 settembre 2015) non più ricompresa nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali - non spiega perché si ritenga obbligato a fissare l'udienza proprio nella suddetta data, né chiarisce le ragioni che rendono necessaria l'applicazione della norma contestata per la prosecuzione del giudizio in corso. Quanto alla necessaria applicazione della previsione relativa alla riduzione del periodo di congedo ordinario dei magistrati, il rimettente nulla dice in proposito, limitandosi a ricordare la ratio unitaria (che attiene alla rapida definizione dei procedimenti e allo smaltimento dell'arretrato) dei commi 1 e 2 del denunciato art. 16, nonché la tendenziale coincidenza del congedo ordinario goduto dal magistrato con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno. Per l'affermazione che «un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus , soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo», v. le citate sentenze nn. 172/2014 e 186/2013. Sull'inammissibilità della questione, quando il rimettente non spieghi adeguatamente le ragioni per le quali ritiene di dover applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita per proseguire nel giudizio pendente dinanzi a sé, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 178/2015; ordinanze nn. 187/2015 e 183/2015. Per l'affermazione che l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato «dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali [...] è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa», v. la citata sentenza n. 255/1987. Per l'affermazione che deve essere accordata tutela al diritto di azione e di difesa «quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto», v. la citata sentenza n. 49/1990.

    Art. 16 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile · Art. 3 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 2014 al 21 agosto 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art16 · fonte del testo

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