Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

  • a)due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
  • b)quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. 1 Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47

1

Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi".

Testo vigente dal 22 aprile 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16525/2026

    27 maggio 2026

    In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo per le giornate di riposo di cui alla l. n. 937 del 1977 non godute entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

    Art. 1

    Rassegna di maggio 2026, p. 211 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1977 al 22 aprile 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47

    Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937~art1 · fonte del testo

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