Art. 5 — Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole "20 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014", le parole "1° maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° agosto 2014" e le parole "33 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "23 milioni". ((1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"))
Testo vigente dal 24 giugno 2014
