Art. 4 — Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. 2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. 4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione. 5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • a)risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • b)non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma. 8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e' inserita la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 990 parole tolte, 467 parole aggiunte in 6 capoversi.

… 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di tolto: un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti aggiunto: una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997aggiunto: , n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatricitolto: , ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. tolto: 2. L'obbligo aggiunto: Il versamento delle ritenute di cui al tolto: comma 1 e' relativo a tutte le ritenute fiscali operate aggiunto: periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e tolto: dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno aggiunto: dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. 2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi tolto: di anticipo rispetto aggiunto: successivi alla scadenza del versamento tolto: stesso di cui al successivo articolo aggiunto: di cui all'articolo 18, comma 1, tolto: su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. 4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita' di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dall'articolo 18 e con le modalita' previste dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento e' eseguito. 5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata aggiunto: l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatricetolto: :

tolto: a) aggiunto: le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere tolto: e aggiunto: o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da … o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione tolto: ed aggiunto: e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tolto: detto aggiunto: tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committentetolto: ;

tolto: b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;

tolto: c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3. 6.aggiunto: . 3. Nel caso in cui alla data di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatariatolto: , quest'ultima puo' allegare alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalita' di cui al comma 4. 7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonche' per il versamento, senza possibilita' di compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano trasmesso allo stesso i dati aggiunto: e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al tolto: comma 5. 8. I committenti sono responsabili per il tempestivo aggiunto: medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute tolto: effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche' integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti. 9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, aggiunto: fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendereaggiunto: , finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria tolto: vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione aggiunto: sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio aggiunto: ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni tolto: all'Ufficio aggiunto: all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casiaggiunto: , e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. tolto: 10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati. 11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle aggiunto: 4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione. 5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie tolto: e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti. 12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data aggiunto: o subappaltatrici di cui al comma tolto: 3 e allegando una certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora aggiunto: 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma tolto: 3 aggiunto: 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attivita' da almeno tolto: cinque anni ovvero aggiunto: tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei tolto: due anni precedenti aggiunto: periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo tolto: superiore a euro 2 milioni aggiunto: non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi aggiunto: o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi tolto: a tributi e aggiunto: alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,tolto: 00, per i quali tolto: siano aggiunto: i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o tolto: per i quali non siano stati accordati aggiunto: non siano in essere provvedimenti di sospensione. tolto: 13. Entro novanta giorni aggiunto: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 6. A decorrere dalla data di tolto: entrata in vigore aggiunto: applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma tolto: 12 aggiunto: 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate tolto: mediante canali telematici e l'autenticita' della stessa e' riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 14 aggiunto: e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate tolto: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le modalita' per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste tolto: dai commi 5 e 6, alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate. 15 aggiunto: dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma. 8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e aggiunto: per le imprese subappaltatrici di cui aggiunto: al comma 1 del presente articolotolto: , e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione … e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al aggiunto: medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenzialitolto: , aggiunto: e assistenziali e ai premi assicurativi maturati tolto: nel corso diaggiunto: , nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. tolto: 16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, e' punito ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l'applicazione delle soglie di punibilita' ivi previste. aggiunto: Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. All'articolo 17, tolto: comma sesto aggiunto: sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e' tolto: aggiunta aggiunto: inserita la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi, tolto: diversi aggiunto: diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti … strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione tolto: di cui aggiunto: del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo tolto: 17 aggiunto: 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal tolto: Capo I del Titolo aggiunto: capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276tolto: ;". L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art4 · fonte del testo

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