((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 12 L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

12

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2004 al 6 ottobre 2011. 368 parole tolte, 83 parole aggiunte.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,tolto: Per i aggiunto: ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, tolto: e' competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione aggiunto: si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore tolto: con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante contro ricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzioneaggiunto: .... PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art44 · fonte del testo

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