Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 19 giugno 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 19 giugno 2014
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È inammissibile l'intervento spiegato dall'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui prevedono l'automatico scioglimento del matrimonio quale effetto della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Tale associazione non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.
Art. 2 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso · Art. 4 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2011 al 19 giugno 2014.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164~art2 · fonte del testo
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