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Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000. Detto contributo e' corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e i contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1949.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 18 giugno 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art14 · fonte del testo

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