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Lavoro
Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza
Legge 21 novembre 1949, n. 914
- Aggiornato al
- 7 agosto 1962
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli…
- Art. 2Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilita', liquidata o da…
- Art. 3Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, nei casi di pensioni ad…
- Art. 4Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza…
- Art. 5Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall'articolo 2 del decreto…
- Art. 6Agli effetti della determinazione della misura delle indennita' una volta tanto e delle…
- Art. 7L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 141 modificato dal comma…
- Art. 8Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la…
- Art. 9L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma…
- Art. 10I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno…
- Art. 11Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi in cui ricorre…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per…
- Art. 14Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di…
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16Il reintegro annuale da parte dello Stato a, favore di ciascuno degli Istituti di…
- Art. 17Dal 1 novembre 1948 e' soppresso l'aumento provvisorio di cui all'articolo 2 della legge…
- Art. 18Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente…
- Art. 19Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo -3…
- Art. 20senza rubricaabrogato
- Art. 21All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti…
- Art. 22La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
