Corte costituzionale

Sentenza n. 333/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/10/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio

degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze

emesse il 13 gennaio 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Mohammed Bouf Tah e Banchi Carlo, iscritta al

n. 471 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000,

e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento

civile vertente tra Correale Antonio e Sellitto Sabato, iscritta al

n. 702 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Banchi Carlo nonché gli atti di

intervento della Confederazione italiana della proprietà di Roma

Confedilizia e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti per

Banchi Carlo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2000, il tribunale di

Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

La norma denunciata pone quale "condizione per la messa in

esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato",

adibito ad uso abitativo, "la dimostrazione che il contratto di

locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai

fini dell'applicazione dell'I.C.I. e che il reddito derivante

dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione

delle imposte sui redditi" ed ai fini della predetta dimostrazione

dispone che nel precetto debbano essere indicati "gli estremi di

registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima

denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce

ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., gli estremi dell'ultima

dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal

contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di

versamento dell'I.C.I. relative all'anno precedente a quello di

competenza".

Il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, espone di

essere chiamato a decidere - in una procedura per rilascio di

immobile adibito ad uso abitativo promossa in base a convalida di

sfratto per morosità - su un'opposizione ex art. 615 del codice di

procedura civile fondata sulla mancanza, nel precetto, delle

indicazioni richieste dal menzionato art. 7 della legge n. 431 del

1998. Motiva specificamente in ordine all'applicabilità di detta

norma anche ai rapporti di locazione costituiti, come quello dedotto

in giudizio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998

[applicabilità del resto confermata dalla norma interpretativa,

entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, di cui

all'art. 1, comma 3, del d.l. 25 febbraio 2000, n. 32 (Disposizioni

urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio

abitativo), convertito con modificazioni nella legge 20 aprile 2000,

n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 febbraio

2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per

fronteggiare il disagio abitativo)] ed in punto di fatto dichiara

accertata l'effettiva mancanza, nel precetto, delle indicazioni

richieste dalla norma, cosicché l'opposizione dovrebbe essere - a

suo avviso - senz'altro accolta.

Ritiene peraltro lo stesso rimettente che la norma, ponendo un

limite al diritto di agire esecutivamente, non determinato da

finalità di contemperamento delle esigenze del locatore esecutante e

del conduttore esecutato, si ponga in contrasto con il diritto di

agire in giudizio tutelato dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione, sicuramente riferibile anche alla fase dell'esecuzione

forzata.

Ed invero la norma denunciata sarebbe - secondo il giudice a quo

- esclusivamente ispirata ad esercitare un controllo sulla posizione

fiscale del locatore, relativamente all'immobile del quale intende

riottenere la disponibilità; ma proprio il fatto di subordinare la

possibilità di mettere in esecuzione un provvedimento di rilascio,

peraltro immediatamente eseguibile, ad adempimenti che attengono

unicamente al rapporto locatore-erario integrerebbe una violazione

dell'art. 24 Cost.

1.1. - Si è costituito in giudizio Carlo Banchi, locatore

esecutante, concludendo per l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale.

1.2. - Con il medesimo atto è intervenuta nel giudizio,

assumendo identiche conclusioni, la Confederazione italiana della

proprietà di Roma Confedilizia, non costituita nel giudizio a quo.

1.3. - In una memoria illustrativa depositata nell'imminenza

dell'udienza pubblica le predette parti private precisano che la

questione sollevata dal tribunale di Firenze riguarda il piano

sostanziale della norma impugnata, e cioè quello relativo agli

adempimenti tributari assunti quale condizione sospensiva della

efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, e non già il piano

probatorio formale, rappresentato dalla dimostrazione di tali

adempimenti.

Ed osservano, quindi, che, sotto un profilo specificamente

tributario, la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 431

del 1998, come interpretata autenticamente dal d.l. n. 32 del 2000,

costituisce una forma di aggravamento delle sanzioni previste dalla

disciplina dei singoli tributi, in contrasto con i principi stabiliti

dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente) circa il divieto di

retroattività delle norme tributarie (art. 3) ed il divieto di

utilizzazione di decreti-legge per l'istituzione di nuovi tributi e

la estensione a nuovi soggetti di quelli già esistenti (art. 4).

Per quanto concerne, in particolare, l'imposta di registro, che

grava in solido su entrambe le parti del contratto, la norma

impugnata sarebbe oltretutto lesiva del principio di eguaglianza,

prevedendo la sanzione aggiuntiva dell'improcedibilità dell'azione

esecutiva a carico del solo locatore e lasciando, invece, il

conduttore libero di esercitare tutti i diritti derivanti dal

contratto. Disparità di trattamento questa che potrebbe essere

eliminata sempre ad avviso delle parti private mediante la pura e

semplice declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

Sotto il diverso profilo riguardante la limitazione della tutela

giurisdizionale, le stesse parti evidenziano poi che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, in tanto gli oneri fiscali gravanti

sul processo o sui rapporti oggetto del processo possono ritenersi

legittimi, in quanto sussista un ragionevole collegamento tra

processo e onere tributario e sia comunque rispettato il principio

della inarrestabilità della tutela giurisdizionale per effetto di

oneri tributari.

Nel caso di specie siffatto ragionevole collegamento tra processo

ed onere tributario potrebbe forse ravvisarsi quanto all'imposta di

registro sul contratto di locazione, ma non certo riguardo

all'imposta comunale sugli immobili (ICI) ed all'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), imposte il cui oggetto non ha alcun

riferimento con il diritto azionato dal locatore.

La norma impugnata, condizionando l'esercizio di un diritto

fondamentale all'avvenuto adempimento di obbligazioni tributarie, si

rivelerebbe dunque espressione di un principio del tutto

irragionevole, denunciando la sua vera finalità, rappresentata

dall'intento di creare un ulteriore ostacolo ai procedimenti di

sfratto.

1.4. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

questione.

Rileva la parte pubblica che il diritto di agire in giudizio ben

può essere sottoposto a condizioni e limiti, purché tali limiti non

siano tali da vanificare del tutto il diritto che si vorrebbe far

valere. La norma denunciata, subordinando l'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio alla dimostrazione della regolarità degli

adempimenti fiscali relativi all'immobile, porrebbe una condizione

ragionevole all'esercizio del diritto, in considerazione dei profili

di interesse pubblico perseguiti, e dunque non si porrebbe in

contrasto con l'art. 24 Cost.

2. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto il

tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 6 giugno 2000,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 7 della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost.

Afferma il rimettente che il giudizio non potrebbe essere

definito senza l'applicazione della norma denunciata e che la

questione appare, prima facie non manifestamente infondata in ragione

della "limitazione o condizionamento che subirebbe la tutela del

diritto soggettivo".

2.1. - È intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, mediante atto di contenuto analogo al

precedente. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Firenze ed il tribunale di Nocera Inferiore

dubitano, con riferimento l'uno al solo art. 24, primo comma, della

Costituzione, l'altro agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad

uso abitativo), che pone quale condizione per la messa in esecuzione

del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso

abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità

della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di

registro sul contratto di locazione, dell'I.C.I. gravante

sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.

I due giudizi, avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima

questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento

spiegato, nel giudizio promosso dal tribunale di Firenze, dalla

Confederazione italiana della proprietà di Roma Confedilizia. L'ente

intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudizio a quo,

vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione della

questione di costituzionalità, mentre, secondo la giurisprudenza di

questa Corte, che va qui ribadita, l'intervento deve basarsi su una

situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del

giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente

su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (cfr., fra

le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e n. 129 del 1998).

3. - La questione sollevata dal tribunale di Nocera Inferiore è

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il rimettente, infatti, pur affermando che il giudizio di

opposizione a precetto, pendente dinanzi a lui, non può essere

definito senza l'applicazione della norma denunciata, nulla dice

circa i motivi sui quali l'opposizione a precetto si fonda e nemmeno

chiarisce se il precetto riguardi il rilascio di un immobile adibito

ad uso abitativo, venendo in tal modo a precludere la necessaria

verifica riguardo all'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso

giudice, della rilevanza della questione.

4. - Passando all'esame del profilo di merito, deve affermarsi la

fondatezza della questione sollevata dal tribunale di Firenze.

5. - Il problema della compatibilità tra il principio

costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale,

anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che

impongono determinati oneri a chi quella tutela richieda non è nuovo

nella giurisprudenza di questa Corte ed è stato risolto, pur se con

qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo

scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla

sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al

soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalità

processuali.

Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto strumento

di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i

secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo

all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò,

la violazione dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 113 del

1963). Quel che si tratta allora di stabilire, ai fini della

soluzione del presente dubbio di costituzionalità, è l'appartenenza

dell'onere imposto al locatore, a pena di improcedibilità

dell'azione esecutiva, all'una o all'altra delle categorie

precedentemente individuate. Ed è indubbio che l'onere suddetto,

avendo ad oggetto la dimostrazione da parte del locatore di aver

assolto taluni obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del

contratto di locazione dell'immobile, la denuncia dell'immobile

locato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. ed il pagamento della

relativa imposta nell'anno precedente, la dichiarazione del reddito

dell'immobile locato ai fini dell'imposta sui redditi), sia imposto

esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti, pertanto, privo

di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli

interessi che lo stesso è diretto a realizzare.

Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre

l'I.C.I. è una imposta di carattere reale posta a carico di un

soggetto il proprietario o il titolare di altro diritto reale di

godimento non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale

agisce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal

contratto di locazione, l'imposta sui redditi si riferisce ad un

diritto quello relativo alla percezione dei canoni che, seppur

derivante dal medesimo contratto di locazione, è tuttavia ben

distinto dal diritto alla restituzione dell'immobile locato, azionato

nella esecuzione per rilascio, ed infine, la stessa registrazione del

contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere

fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a

porre in esecuzione un titolo giudiziale.

6. - È del resto significativo che la norma impugnata si ponga

in singolare dissonanza con la tendenza, presente in tutta la

legislazione vigente, diretta ad eliminare, come recita l'art. 7,

numero 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per la riforma tributaria), "ogni

impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi". Possono in

proposito richiamarsi come espressive di tale tendenza - dai

commentatori ritenuta ispirata al principio di cui all'art. 24 della

Costituzione - le disposizioni relative tanto alla normativa di bollo

che a quella di registro che hanno abrogato tutte le precedenti norme

preclusive alla produzione in giudizio di atti e documenti

fiscalmente irregolari.

E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal

vigente testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni là dove non estende a giudici ed arbitri il

divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte,

in difetto di prova dell'avvenuta dichiarazione della successione, ma

pone soltanto l'obbligo di comunicare all'ufficio del registro

competente le notizie, relative a trasferimenti per causa di morte,

apprese in base agli atti del processo.

7. - Conclusivamente, va affermato che l'impedimento di carattere

fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto dalla

norma denunciata, si pone in contrasto con l'art. 24, primo comma,

della Costituzione e comporta la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad

uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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