Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore e` tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, e` previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si e` limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui e` stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perche` non hanno stabilito che in ogni caso e` dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1973 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilita', conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonche' per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-30;756~art1 · fonte del testo
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