Art. 66 — Oneri accessori conglobati nel canone
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Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998
