Art. 66 — Oneri accessori conglobati nel canone

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art66 · fonte del testo

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