Corte costituzionale

Sentenza n. 580/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani") e dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253

("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"),

modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.

236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n.

351 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19

giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani"),

promossi con ordinanze emesse il 27 gennaio 1982 dal Pretore di

Firenze, il 29 novembre 1982 dal Pretore di Firenze, il 29 aprile

1983 dal Pretore di Monza, il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze e

il 25 febbraio 1984 dal Pretore di Sassari, iscritte rispettivamente

al n. 297 del registro ordinanze 1982, ai nn. 373, 793 e 882 del

registro ordinanze 1983 e al n. 496 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno

1982, n. 260 dell'anno 1983 e nn. 60, 67 e 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di quattro giudizi relativi ad opposizione

all'esecuzione di provvedimenti di rilascio emessi sulla base della

necessità del locatore, i Pretori di Firenze, Monza e Sassari hanno

rilevato il venir meno delle situazioni di fatto sulle quali la

dedotta necessità era stata fondata, sollevando di conseguenza

questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 27

luglio 1978, n. 392.

Le fattispecie, caratterizzate da eventi diversi, quali la morte

del destinatario dell'alloggio, ovvero l'acquisto di altro immobile

sono tutte riconducibili all'ipotesi di sopravvenuta cessazione dello

stato di necessità anteriormente al rilascio dell'immobile. I

giudici rimettenti osservano come la mancata previsione della perdita

di efficacia del provvedimento realizzi un'ingiustificata disparità

di trattamento, rispetto a quei conduttori ai quali è consentito,

successivamente alla esecuzione dello sfratto, richiedere il

ripristino del rapporto ove il locatore non abbia adibito l'immobile

all'uso per il quale aveva agito. Tali limiti posti alla tutela del

conduttore verrebbero altresì a comprimere il diritto di difesa.

2. - Identica questione circa l'illegittimità - in relazione ai

medesimi parametri costituzionali - dell'art. 8 della legge 23 maggio

1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-quinquies del d.-l. 19 giugno

1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto

1974, n. 351) è stata sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza

emessa in data 27 gennaio 1982.

3. - È intervenuta in tutti i giudizi l'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha

concluso per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Le cinque ordinanze sollevano questioni strettamente

collegate ed i relativi giudizi di legittimità costituzionale

possono perciò essere riuniti.

2. - Una volta accertata giudizialmente l'esistenza di una delle

cause di recesso dal rapporto locatizio, quest'ultimo con la

declaratoria di risoluzione e l'ordine di rilascio che ne consegue,

è definitivamente cessato. La relativa pronuncia non può essere

quindi vanificata ogni volta in cui venga meno, successivamente alla

formazione del titolo, la situazione di fatto dedotta in giudizio

sulla quale era fondato il recesso del locatore, costituita, nei

giudizi a quibus, da necessità abitative proprie o dei figli.

Non è in altri termini ipotizzabile che il contenuto della

sentenza resti condizionato al permanere della necessità, senza con

ciò vulnerare i principi generali in tema di cosa giudicata.

3. - A fini del tutto diversi è ispirata la ratio del meccanismo

ripristinatorio, ovvero risarcitorio, prevista dall'art. 60 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, attraverso il quale si persegue

l'intento di sanzionare il comportamento doloso o colposo del

locatore, il quale, avendo ottenuto la disponibilità dell'immobile,

non lo adibisca poi all'uso per cui aveva agito entro il termine di

sei mesi.

Mediante tale azione si realizza la specifica ed idonea tutela di

un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Ne

consegue che risultano sostanzialmente differenti la situazione

soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso

provvedimento di rilascio e che è tenuto ad ottemperarvi, rispetto

alla posizione di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in

giudizio il locatore ex art. 60 sul presupposto che il mancato

utilizzo dell'immobile medesimo nel senso originariamente prospettato

sia a quest'ultimo imputabile.

Identiche considerazioni vanno svolte in relazione all'art. 8

della legge 23 maggio 1950, n. 253 (modificato dall'art. 2-quinquies

del d.-l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni,

nella legge 12 agosto 1974, n. 351), disposizione strettamente

analoga, per quanto qui interessa, al citato art. 60.

Le sollevate questioni concernenti violazioni degli artt. 3 e 24

della Costituzione sono pertanto prive di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978,

n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata

dai Pretori di Firenze, Monza e Sassari con le ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253

("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"),

modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.

236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n.

351, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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