Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Casa di Cura

"Villa Lieta" S.p.a. e Centro Diagnostico Polispecialistico

"Gallieno" S.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Verona, nel corso del procedimento civile tra

la Casa di cura Villa Lieta S.p.a. e il Centro Diagnostico

Polispecialistico Gallieno S.p.a. avente ad oggetto il rilascio per

finita locazione dell'immobile adibito a laboratorio di analisi

cliniche, sito all'interno della predetta casa di cura, con ordinanza

del 25 novembre 1991 (R.O. n. 47 del 1992) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di esclusione

del diritto all'indennità per la perdita di avviamento in caso di

cessata locazione (art. 34 della medesima legge), i rapporti locativi

relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.

Il Pretore non ha condiviso la interpretazione che nega la

caratterizzazione propriamente professionale dell'attività in

questione, ma ha privilegiato l'aspetto organizzativo imprenditoriale

dei laboratori di analisi, onde il riconoscimento della spettanza

della indennità e, quindi, la rilevanza della questione.

Per la non manifesta infondatezza, ha rilevato che la norma

censurata violerebbe:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la irrazionale

discriminazione che determinerebbe rispetto ai rapporti locativi

concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti,

aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici, attesa

anche la impossibilità del ricorso alla interpretazione analogica ex

art. 14 preleggi;

b) l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, in quanto porrebbe un irragionevole

limite alla proprietà privata, risultando

ingiustificatamentesacrificato il godimento dell'immobile.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità della questione per

irrilevanza, alla stregua della prevalente interpretazione

giurisprudenziale secondo cui l'attività in esame rientra tra quelle

professionali, per le quali è escluso il diritto alla indennità, o

quanto meno per la infondatezza in base ad una interpretazione

estensiva dell'art. 35, comprendente anche la fattispecie in esame. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 35 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto alla

indennità per perdita di avviamento commerciale in caso di cessata

locazione, in relazione ad attività svolta in immobili interni o

complementari a case di cura, violi l'art. 3, primo comma, della

Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe

rispetto ai rapporti locativi concernenti immobili complementari a

stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e

villaggi turistici per i quali, invece, la indennità è esclusa,

nonché l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, per

l'ingiustificato sacrificio posto a carico del locatore nel godimento

della proprietà.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 34 della legge n. 392 del 1978 prevede una indennità per

la perdita di avviamento commerciale nel caso della cessazione della

locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali,

artigianali o di immobili di interesse turistico.

Come più volte affermato da questa Corte (ordd. nn. 519 e 481 del

1989), la disposizione trova fondamento nelle esigenze di

ripristinare, a seguito della cessazione della locazione,

l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta

causa, e la prevista indennità si giustifica nei confronti del

conduttore quale compenso per la perdita dell'avviamento che egli,

con la sua operosità, ha creato nel locale di cui trattasi, così da

evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa

propria, egli consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha

ricevuto per l'attività svoltavi dal conduttore.

L'art. 35 ora impugnato stabilisce che la indennità non è

dovuta, tra gli altri, nel caso che si tratti di immobili

complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,

aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi

turistici. In detti casi la esclusione è giustificata dal fatto che

l'avviamento non è frutto dell'attività del conduttore perché il

locale, per la sua posizione, gode dell'avviamento di altri locali ai

quali esso è complementare o partecipante. Il legislatore ha

ritenuto che i detti locali, per essere compresi in altri immobili,

principali o legati da un vincolo di stabile accessorietà, non hanno

una clientela propria ma godono di un avviamento parassitario,

essendo frequentati dalla clientela della struttura organizzativa

nella quale sono ospitati o rispetto alla quale sono accessori. In

altri termini, la clientela non è un prodotto dell'attività del

conduttore ma è un riflesso della peculiare collocazione

dell'immobile in un complesso più ampio i cui utenti garantiscono di

per sé un flusso stabile di domanda.

3. - Quella impugnata è una norma derogatoria della regola

generale che sancisce il diritto alla indennità per la perdita

dell'avviamento. Essa è frutto di una valutazione discrezionale del

legislatore che non è sindacabile nel giudizio di legittimità in

quanto non concreta un mero arbitrio.

Correlativamente, la soluzione adeguatrice invocata non sarebbe

una estensione logicamente necessitata ed implicita nella

potenzialità interpretativa del contesto normativo e, quindi, non è

possibile emettere la invocata sentenza additiva (sent. n. 440 del

1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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