Precludendo, in termini generali, l'applicabilità della nuova normativa sull'adozione internazionale alle procedure (già definite o) in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'art. 76 della stessa esprime una scelta razionalmente ispirata al fine del "favor minoris" e comunque rientrante nella discrezionalità del legislatore, alla cui valutazione, fuori della materia penale, è rimessa l'opzione fra retroattività ed irretroattività, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. Ma, per la parte in cui coinvolge (anche) l'art. 37 della legge medesima - il quale, eliminando le incertezze cui dava comunque luogo la precedente legge n. 431 del 1967, estende la giurisdizione e la legge regolatrice italiana al minore straniero in stato di abbandono nel territorio nazionale -, l'anzidetta scelta di generale irretroattività appare incongrua, giacché sottrae il minore straniero abbandonato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 (pur qualificabile, ex art. 5 legge n. 431 cit., come cittadino potenziale) alla protezione della legge italiana, violando in tal modo la garanzia, valida in forza dell'art. 2 Cost. anche per lo straniero, dei diritti umani, tra cui v'è il diritto dell'abbandonato ad una famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue; e, per altro verso, l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione - per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 184 - del "favor minoris" al solo minore italiano. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 76 della detta legge, nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 della stessa alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
Art. 76 adozione · Art. 37 adozione