Legge sull’adozione

Art. 76 adozione

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."

Testo vigente dal 26 luglio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 199/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1986

    Precludendo, in termini generali, l'applicabilità della nuova normativa sull'adozione internazionale alle procedure (già definite o) in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'art. 76 della stessa esprime una scelta razionalmente ispirata al fine del "favor minoris" e comunque rientrante nella discrezionalità del legislatore, alla cui valutazione, fuori della materia penale, è rimessa l'opzione fra retroattività ed irretroattività, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali. Ma, per la parte in cui coinvolge (anche) l'art. 37 della legge medesima - il quale, eliminando le incertezze cui dava comunque luogo la precedente legge n. 431 del 1967, estende la giurisdizione e la legge regolatrice italiana al minore straniero in stato di abbandono nel territorio nazionale -, l'anzidetta scelta di generale irretroattività appare incongrua, giacché sottrae il minore straniero abbandonato in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 (pur qualificabile, ex art. 5 legge n. 431 cit., come cittadino potenziale) alla protezione della legge italiana, violando in tal modo la garanzia, valida in forza dell'art. 2 Cost. anche per lo straniero, dei diritti umani, tra cui v'è il diritto dell'abbandonato ad una famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue; e, per altro verso, l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata limitazione - per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 184 - del "favor minoris" al solo minore italiano. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 76 della detta legge, nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 della stessa alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.

    Art. 76 adozione · Art. 37 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 190/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    L'inapplicabilita` (eccezione fatta per l'art. 37) della nuova disciplina dell'adozione internazionale alle procedure di adozione in corso al momento dell'entrata in vigore della l. n. 184 del 1983, rappresenta una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalita` del legislatore, alla cui valutazione - fuor di materia penale - e` rimessa l'opzione tra retroattivita` e irretroattivita`, con il solo limite che non siano contraddetti princi`pi e valori costituzionali; contraddizione che, nella specie, non sussiste, cosi` come non derivano, in concreto, pregiudizi dall'applicazione della normativa previgente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 76, l. 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. nn. 199/1986, 118/1957, 36/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 76 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 26 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art76 · fonte del testo

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