Corte costituzionale

Sentenza n. 268/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori; ora: Diritto del minore ad una famiglia), promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dalla Corte di appello di Torino

- sezione per i minorenni, iscritta al n. 127 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 9 dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni, con

ordinanza emessa il 20 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui,

rinviando all'art. 299 del codice civile per l'attribuzione del

cognome al minore adottato in casi particolari, non consente che il

minore, o i suoi legali rappresentanti, o gli adottanti possano

ottenere, sempre nell'interesse del minore, che questi mantenga il

suo precedente cognome, ovvero lo anteponga o lo aggiunga a quello

dell'adottante, o ancora sostituisca il cognome dell'adottante al

suo.

La Corte rimettente è investita dell'esame di un reclamo avverso

un provvedimento del tribunale per i minorenni che ha dichiarato

inammissibile un'istanza con la quale si chiedeva l'attribuzione ad

un minore, adottato ai sensi dell'art. 44, lettera b), della legge

n. 184 del 1983, del solo cognome dell'adottante (nella fattispecie,

il coniuge della madre), con la conseguente sostituzione del suo

cognome originario.

2. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che il rinvio operato dalla disposizione impugnata alle norme

che regolano l'adozione degli adulti, che stabiliscono che

"l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al

proprio", non presenta alcuna valida ragione, perché in questo modo

viene fissata un'unica disciplina per due istituti completamente

diversi, dato che l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la

scelta di un erede che assume il cognome dell'adottante, mentre

l'adozione del minore in casi particolari risponde ad un bisogno di

famiglia del minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di

mantenere, istruire e educare l'adottato.

Ad avviso della Corte rimettente la disciplina scelta dal

legislatore viola diverse norme costituzionali e segnatamente:

l'art. 2 Cost., per il mancato riconoscimento del diritto del minore

al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità

nella famiglia adottiva; l'art. 3, secondo comma, Cost., per

l'impedimento al pieno sviluppo della personalità del minore con

l'uso di un cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o

adottiva; l'art. 30, terzo comma, Cost., per la mancata tutela dei

diritti dei figli nati fuori del matrimonio, quando l'adozione in

casi particolari riguarda figli naturali riconosciuti da un solo

genitore, adottati dal coniuge dello stesso; ed infine l'art. 31,

secondo comma, Cost., dal momento che la protezione della gioventù,

mediante gli istituti necessari a tale scopo, comprende

l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identità sociale

che il minore viene ad assumere.

Il giudice a quo esamina quindi le varie ipotesi in cui l'art. 44

della legge n. 184 del 1983 consente l'adozione in casi particolari,

rilevando che in tutti i casi possono prospettarsi, quanto

all'attribuzione del cognome all'adottato, diverse possibili

opportunità, quali: la sostituzione del cognome con quello adottivo

ovvero il suo mantenimento, quando gli adottanti vivono nello stesso

contesto sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino è

un elemento costitutivo definitivo della sua identità personale;

l'aggiunta o l'anticipo del cognome degli adottanti, soluzione che

dipende dal grado di presenza o di lontananza del padre o della

madre, legittimi o naturali, di cui il genitore adottivo/coniuge

occupa il posto; ed ancora la morte del primo genitore, la condizione

dell'adottato figlio naturale di ragazza madre, l'esistenza di

fratelli con diverso cognome, la conoscenza ormai nota nei rapporti

sociali del cognome come qualità della personalità e autonomo segno

distintivo dell'identità personale.

Secondo il giudice a quo, in tutti i casi di adozione in casi

particolari emerge quindi l'irragionevolezza della disciplina

dell'attribuzione del cognome dettata dall'art. 299 cod. civ. e il

contrasto dei suoi automatismi con la valutazione di quale possa

essere in concreto l'interesse del minore.

La Corte rimettente ricorda ancora come l'ordinamento, nel caso

del padre che riconosce il figlio naturale già riconosciuto dalla

madre, attribuisce al tribunale per i minorenni, nell'interesse del

minore, la decisione circa l'assunzione del cognome (art. 262, terzo

comma, cod. civ.) e che la Corte, con la sentenza n. 297 del 1996, ha

interpretato nel modo più ampio questo potere del giudice che, per

costante giurisprudenza, può sostituire o mantenere il primo

cognome, ovvero anteporre o posporre al primo cognome materno quello

del padre che per secondo ha effettuato il riconoscimento, con la

conseguente non giustificazione della diversa disciplina del cognome

dettata per l'adozione in casi particolari.

Sempre secondo il giudice a quo, la giurisprudenza costituzionale

(sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1993) ha rotto alcune ipotesi

consolidate di automatismo dell'attribuzione dei cognomi in presenza

di interessi costituzionalmente protetti, consentendo al giudice di

attribuire o mantenere un cognome diverso da quello che spetterebbe

secondo la disciplina legislativa, situazione che si porrebbe in

analogia con quella oggi sottoposta all'esame di questa Corte.

La Corte torinese aggiunge che non può valere in senso contrario

l'argomento, addotto dal Tribunale per i minorenni di Torino nel

provvedimento impugnato, che si potrebbe ricorrere alla modifica del

cognome con la procedura amministrativa di cui all'art. 153 del regio

decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile),

poiché tale procedura prescinde dalla valutazione dell'interesse del

minore.

3. - Nel giudizio di legittimità costituzionale non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si sono

costituite parti private. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni, investe

l'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione

e dell'affidamento dei minori; ora, dopo le modifiche introdotte

dalla legge 28 marzo 2001, n. 149: Diritto del minore ad una

famiglia), che, per l'attribuzione del cognome al minore adottato in

casi particolari, rinvia all'art. 299 del codice civile, norma

dettata per l'adozione di persone maggiori d'età; in forza di tale

rinvio "l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al

proprio", senza quindi che il minore, o i suoi legali rappresentanti,

o gli adottanti possano chiedere al tribunale per i minorenni,

nell'interesse del minore, che questi dopo l'adozione mantenga il suo

precedente cognome, anteponendolo, o aggiungendolo a quello

dell'adottante, o sostituisca il cognome di quest'ultimo al suo.

Secondo il giudice rimettente la disposizione in esame violerebbe

l'art. 2 della Costituzione, perché non riconosce il diritto del

minore al cognome più opportuno per la formazione della sua

personalità nella famiglia adottiva; violerebbe anche l'art. 3,

secondo comma, Cost., perché impedisce il pieno sviluppo della

personalità del minore attraverso l'attribuzione di un cognome che

identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva; si porrebbe

inoltre in contrasto con l'art. 30, terzo comma, Cost., perché,

quando l'adozione riguarda figli nati fuori dal matrimonio, non

tutela i loro diritti; ed ancora sarebbe illegittima in riferimento

all'art. 31, secondo comma, Cost., perché non attua la protezione

della gioventù mediante l'attribuzione del cognome che meglio

risponda all'identità sociale che il minore, con l'adozione, viene

ad assumere.

Le ragioni della rimessione si incentrano, quindi,

sull'automatismo della norma impugnata, che non consente al giudice,

una volta dichiarata l'adozione in casi particolari, di valutare,

nell'esclusivo interesse del minore, quale sia il cognome più idoneo

da attribuire all'adottato; con la censura prospettata il giudice a

quo chiede quindi alla Corte una pronuncia additiva che inserisca

nella disciplina della legge un procedimento che accerti quale sia,

di volta in volta, il cognome più idoneo.

2. - La questione non è fondata.

3. - Quanto alla violazione dell'art. 2 Cost. indicata dal

giudice a quo, occorre premettere che costituisce principio

consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il

cognome è una "parte essenziale ed irrinunciabile della

personalità" che, per tale ragione, gode di tutela di rilievo

costituzionale in quanto "costituisce il primo ed immediato elemento

che caratterizza l'identità personale"; esso è quindi riconosciuto

come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." e

costituisce oggetto di un "tipico diritto fondamentale della persona

umana" (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo,

sentenza n. 120 del 2001).

In forza dei citati principi, la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 9

luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in

cui non prevedeva che, in caso di rettifica dei registri dello stato

civile, il soggetto si vedesse riconosciuto dal giudice competente il

diritto a mantenere il cognome che gli era stato originariamente

attribuito, quando questo costituiva ormai un segno distintivo della

sua identità personale, anche nella vita sociale di relazione

(sentenza n. 13 del 1994).

Successivamente la Corte ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo anche l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui non

prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del

genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il

riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o aggiungendolo

a questo, il cognome col quale era precedentemente conosciuto, quando

questo fosse diventato un segno, autonomo e distintivo, della sua

identità personale (sentenza n. 297 del 1996).

In questi casi la Corte ha quindi ritenuto illegittime, per

violazione dell'art. 2 Cost., norme che, prevedendo dei criteri

rigidi ed automatici per l'attribuzione alla persona di un cognome

diverso da quello col quale essa era conosciuta nell'ambiente sociale

nel quale aveva sino a quel momento svolto la propria personalità,

finivano per far prevalere la corrispondenza del cognome allo status

familiare, sacrificando nel contempo il diritto all'identità

personale del soggetto; in entrambi i casi la soluzione adottata è

stata quella di lasciare la scelta se mantenere il cognome originario

- solo o in aggiunta a quello adottivo - quale tratto consolidato

della personalità.

La rimozione del carattere distintivo della vita precedente del

soggetto non si verifica nella disciplina per l'adozione in casi

particolari, per la quale è stato previsto che l'adottato assuma il

cognome dell'adottante anteponendolo al proprio, che in questo modo

non viene cancellato ma continua a costituire, in uno col nuovo

cognome attribuito al minore, un tratto essenziale della sua

identità personale.

Come questa Corte ha già più volte affermato (v., tra le molte,

le sentenze n. 27 del 1991 e n. 383 del 1999), l'adozione in casi

particolari, prevista dagli artt. 44 e seguenti della legge n. 184

del 1983, è un istituto diverso sia dall'adozione legittimante sia

da quella tra persone maggiori di età, pur avendo in comune con la

prima la finalità di perseguire l'esclusivo interesse del minore e

con la seconda l'effetto non legittimante del provvedimento, col

quale non vengono rescissi i rapporti dell'adottato con la sua

famiglia di origine.

Il legislatore, nello stabilire la disciplina dell'adozione in

casi particolari, ha quindi compiuto una "non facile composizione" di

esigenze diverse, tra le quali quella di "evitare che l'instaurazione

del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con

l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti, pur quando con

costoro il minore abbia instaurato e mantenga legami significativi"

(sentenza n. 27 del 1991, cit.), operando una scelta del tutto

conforme alle finalità dell'istituto.

A ciò va aggiunto che le ipotesi previste nell'art. 44 della

legge n. 184 del 1983 per questa particolare forma di adozione

considerano situazioni diverse fra loro e cioè: l'essere il minore

orfano di entrambi i genitori (art. 44, lettera a), ovvero figlio,

anche adottivo, dell'altro coniuge (lettera b), o il caso in cui vi

sia la constatata impossibilità di procedere ad un affidamento

preadottivo (lettera d); ed ora, dopo le modifiche introdotte con la

legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983,

n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile),

anche l'ulteriore ipotesi in cui il minore, orfano di padre e di

madre, si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in

assenza del vincolo di cui alla lettera a).

Nel disciplinare l'attribuzione del cognome all'adottato, la

scelta fatta dal legislatore, nella sua discrezionalità, è stata

quella di non eliminare il legame del minore col proprio passato e,

perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è

conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad

essere, parte; per tale ragione, pur essendo astrattamente possibili

soluzioni differenziate per i diversi casi (cfr. la sentenza n. 27

del 1991), il legislatore ha previsto una disciplina unitaria,

rispettosa della personalità del soggetto come tutelata dall'art. 2

Cost., proprio in quanto mantiene il cognome originario, cui

aggiunge, anteponendolo, quello dell'adottante, con ciò dando atto

dei precedenti e non interrotti legami familiari dell'adottato.

4. - Non può neppure dirsi che la disciplina prevista dalla

legge per l'attribuzione del cognome ai minori adottati in casi

particolari violi le altre norme costituzionali indicate dal giudice

a quo; l'attribuzione del cognome dell'adottante, anteposto a quello

originario del minore facente già parte della sua individualità,

non può invero essere un ostacolo di ordine sociale allo sviluppo

della personalità umana ai sensi dell'art. 3, secondo comma, Cost.,

o costituire un trattamento deteriore dei figli nati fuori dal

matrimonio ai sensi dell'art. 30, terzo comma Cost., o risolversi in

una disciplina che non attua la protezione del minore richiesta

dall'art. 31, secondo comma, Cost.

Si tratta, al contrario, di una disposizione rispettosa della

personalità del minore e non discriminatoria; l'attribuzione del

doppio cognome, infatti, sta proprio a significare l'avvenuto

inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, senza che nel

contempo venga imposta la perdita del cognome col quale egli era ed

è conosciuto nei diversi ambienti che frequenta e dei legami con la

famiglia di origine, secondo la ratio complessiva della adozione in

casi particolari.

Il legislatore, avendo operato, nella sua discrezionalità, una

scelta non irragionevole, ha voluto quindi evitare, attraverso il

mantenimento del cognome originario cui si antepone quello

dell'adottante, proprio quell'effetto di perdita di legami sociali,

con conseguente difficoltà allo sviluppo della personalità, che

viene paventato dal giudice rimettente.

La norma impugnata non può neppure causare l'effetto di una

minor tutela per i figli nati fuori dal matrimonio, come sostiene il

rimettente, qualora l'adozione riguardi figli naturali riconosciuti;

anche in questo caso, infatti, si tratta di un minore che già ha

assunto il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento e

che tramite esso è conosciuto nell'ambiente sociale; la successiva

adozione (in casi particolari) da parte del coniuge del genitore che

ha effettuato il riconoscimento, anche mediante l'attribuzione del

secondo cognome, certamente non comprime la personalità del minore.

Né infine la norma impugnata può integrare una omessa tutela

della gioventù prevista dall'art. 31, secondo comma, Cost., dovendo

tale norma costituzionale essere più propriamente riferita agli

istituti di legislazione sociale a protezione della famiglia e

dell'infanzia, piuttosto che al novero dei diritti della persona.

5. - Va ancora aggiunto che questa Corte, con la sentenza n. 120

del 2001 (successiva all'ordinanza di rimessione), chiamata a

pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 299, primo e secondo comma, cod. civ. in una ipotesi

riguardante l'adozione fra maggiorenni, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al secondo

comma, "nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio

naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa

aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente

attribuitogli", ed ha nel contempo affermato che "la precedenza del

cognome dell'adottante non appare irrazionale, così come non può

costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto

che il cognome adottivo preceda o segua quello originario" e che "la

lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno

distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome

dell'adottante".

Il principio, che è lo stesso affermato dalle precedenti

sentenze della Corte n. 13 del 1994 e n. 297 del 1996, sopra

ricordate, deve essere ora confermato anche per quel che riguarda

l'adozione in casi particolari del minore ed il rinvio all'art. 299

cod. civ. operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983, oggi

impugnato; sarebbe contraria alla Costituzione una disposizione che

imponesse la cancellazione, attraverso la sostituzione automatica del

cognome originario, di un tratto essenziale della personalità del

soggetto, mentre la scelta della posizione dei due cognomi, di per

sé, non costituisce violazione del diritto della personalità del

soggetto.

6. - Non sussiste perciò la violazione delle norme

costituzionali indicate dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore

ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo

comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione,

dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari