Art. 37 adozione

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Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (per irrilevanza). - S. 536/1989.

    Art. 32 adozione · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 536/1989

    Questione infondata
    11 dicembre 1989

    Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, difetta di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la questione di legittimità costituzionale di norme la cui applicazione si colloca nella successiva fase procedimentale che consegue all'eventuale rigetto dell'istanza per la dichiarazione di efficacia e che si apre con la dichiarazione di adottabilità disciplinata dagli artt. 8 e segg., l. 4 maggio 1983 n. 184. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 33, ultimo coma e 37, l. n. 184, impugnata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto in quanto prevedono che alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento straniero consegna la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero).

    Art. 32 adozione · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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