Legge sull’adozione

Art. 33 adozione

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Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1999 al 6 maggio 2017

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 106/1990

    Questione infondata
    2 marzo 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (per irrilevanza). - S. 536/1989.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 536/1989

    Questione infondata
    11 dicembre 1989

    Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, difetta di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la questione di legittimità costituzionale di norme la cui applicazione si colloca nella successiva fase procedimentale che consegue all'eventuale rigetto dell'istanza per la dichiarazione di efficacia e che si apre con la dichiarazione di adottabilità disciplinata dagli artt. 8 e segg., l. 4 maggio 1983 n. 184. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 33, ultimo coma e 37, l. n. 184, impugnata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto in quanto prevedono che alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento straniero consegna la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. 118 parole tolte, 333 parole aggiunte.

tolto: Il provvedimento emesso da un'autorita' straniera non puo' essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso e' dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, ilaggiunto: Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente tolto: pronuncia il decreto di cui all'articolo 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi aggiunto: in relazione al luogo in cui il tolto: provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore aggiunto: minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art33 · fonte del testo

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