Art. 18 — Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art18 · fonte del testo

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