Art. 32 adozione
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Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:
- a)che e' stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneita' dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
- b)che il provvedimento straniero e' conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;
- c)che il provvedimento straniero non e contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia e' emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale e' ammesso ricorso per Cassazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999
