Legge sull’adozione

Art. 3 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio

Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 30 parole tolte, 91 parole aggiunte.

tolto: L'istituto di assistenza pubblico o privato esercitaaggiunto: I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore tolto: ricoverato o assistito aggiunto: affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro tolto: I aggiunto: primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutoretolto: , ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito. tolto: All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5 aggiunto: Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', tolto: l'istituto deve chiedere aggiunto: le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare tolto: eventualmente aggiunto: eventuali limiti o condizioni a tale eserciziotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art3 · fonte del testo

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