Legge sull’adozione

Art. 3 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art3 · fonte del testo

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