Legge sull’adozione

Art. 26 adozione

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Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e' trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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