Art. 4 divorzio

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La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  • a)l'indicazione del giudice;
  • b)il nome e il cognome, nonche' la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
  • c)l'oggetto della domanda; d)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni; e)l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla meta'. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo

Testo in vigore dal 12 marzo 1987 al 15 maggio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9882/2025

    15 aprile 2025

    In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

    Art. 4 divorzio · Art. 737 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 350 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 33 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 351/2001

    Questione inammissibile
    6 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quò dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.

    Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1978

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1978

    L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. È pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 4 divorzio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987. 119 parole tolte, 423 parole aggiunte in 4 capoversi.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone tolto: con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza aggiunto: o domicilio oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza tolto: del ricorrente. aggiunto: o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

aggiunto: a) l'indicazione del giudice;

aggiunto: b) il nome e il cognome, nonche' la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

aggiunto: c) l'oggetto della domanda; d)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni; e)l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascrittotolto: , per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso tolto: e' aggiunto: deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati tolto: o aggiunto: od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto tolto: il giorno della aggiunto: in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi tolto: davanti aggiunto: innanzi a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto tolto: e nominaaggiunto: . Nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. aggiunto: Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla meta'. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente tolto: e poi congiuntamente aggiunto: poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge … il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, tolto: se lo ritenga opportuno aggiunto: qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, tolto: anche d'ufficio da' aggiunto: da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei tolto: ed aggiunto: e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti tolto: avanti aggiunto: dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. tolto: Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilita' di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno. L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero. Il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori. aggiunto: Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art4 · fonte del testo

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