Legge sul divorzio

Art. 4 divorzio

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La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso e' indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio da' con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilita' di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno. L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero. Il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9882/2025

    15 aprile 2025

    In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

    Art. 4 divorzio · Art. 737 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 350 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 351/2001

    Questione inammissibile
    6 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quò dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.

    Art. 115 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/1978

    Illegittimità dichiarata
    2 febbraio 1978

    L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. È pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.

    Art. 143 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 4 divorzio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art4 · fonte del testo

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