Art. 57 — Divieto di cancellazione

Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non puo' essere deliberata la cancellazione dall'albo. 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

33

La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".

Testo vigente dal 29 maggio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57, dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 19197/2024

    12 luglio 2024

    Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

    Art. 57 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/2025

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2025

    La funzione disciplinare ordinistica tende alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale, per attingere valori primari della persona: mirando al proficuo svolgimento della verifica della conformità della condotta del professionista ai precetti deontologici, tale funzione non solo è orientata a salvaguardare il decoro, la dignità, il prestigio e l’integrità etica della categoria, di cui è depositario il gruppo organizzato, ma – assicurando il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione – tutela altresì l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (Precedente: S. 259/2019 - mass. 42880).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost. l’art. 57 della legge n. 247 del 2012 che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo». La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. un. civ., comporta l’impossibilità di esercitare diritti e libertà di rango costituzionale, come quelle di revocare l’adesione alla compagine professionale, fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, intraprendere una diversa attività lavorativa: tale restrizione, pur temporanea, contrasta, anzitutto, con l’art. 2 Cost., traducendosi in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, che impone l’appartenenza al gruppo professionale nonostante il venir meno del consenso dell’interessato. Sussiste, poi, il contrasto con l’art. 4 Cost., in quanto il divieto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro, anche negativa, esponendola a un sacrificio, peraltro, di durata non prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale. Né essa supera il vaglio del test di proporzionalità, in quanto, in contrasto con l’art. 3 Cost., non impone la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione. Va sottolineato che l’ablazione del precetto all’origine dell’accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo che il legislatore è chiamato a colmare, predisponendo un congegno che bilanci più correttamente le libertà dell’avvocato e gli interessi sottesi all’azione disciplinare e alla tutela dell’ordine professionale; nelle more, è necessario che gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del principio di conservazione dell’azione disciplinare).

    Art. 57 Legge professionale forense · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 17 Legge professionale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2013 al 29 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art57 · fonte del testo

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