Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno ((dodici anni)) ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.

Testo vigente dal 10 aprile 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1982 al 10 aprile 2002. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… predetto regio decreto-legge n. 1578, purche' dimostrino di aver esercitato la professione per almeno tolto: otto aggiunto: dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorita' giurisdizionali corrispondenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art8 · fonte del testo

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