Art. 72-quater fallimento — Locazione finanziaria

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Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 72-quater fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

    Art. 72-quater fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 1455 c.c. · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 71 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art72quater · fonte del testo

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