Art. 35 fallimento — Integrazione dei poteri del curatore
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Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 novembre 1952
