Art. 35 fallimento — Integrazione dei poteri del curatore

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Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 27 novembre 1952

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 365/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione. - Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 35 fallimento · Art. 41 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art35 · fonte del testo

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