Art. 27 fallimento — Nomina del curatore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1946 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Presso ogni tribunale e' istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali e' scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153
1Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".
Testo in vigore dal 17 ottobre 1946 al 17 luglio 2006
