Legge fallimentare

Art. 27 fallimento — Nomina del curatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1946 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Presso ogni tribunale e' istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali e' scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153

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Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".

Testo in vigore dal 17 ottobre 1946 al 17 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 1946

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 ottobre 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153

    Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art27 · fonte del testo

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