Art. 27 fallimento — Nomina del curatore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 ottobre 1946. Leggi il testo vigente →

Presso ogni tribunale e' istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali e' scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 ottobre 1946

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari