Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 228 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del decreto-legge

30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con

modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con

ordinanza emessa il 18 novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli

nel procedimento penale a carico di De Luca Flavio ed altri, iscritta

al n. 402 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 18

novembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 228

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del decreto-legge

30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con

modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma

incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare sarebbe

fonte di una ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore

fallimentare ed i soggetti ad esso equiparati e tutti gli altri

pubblici ufficiali, in quanto solamente i primi continuerebbero a

rispondere di qualsivoglia presa di interesse in un atto del loro

ufficio, mentre i secondi risponderebbero di abuso, ai sensi

dell'art. 323 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della

legge 16 luglio 1997, n. 234, "solo in caso di una ingerenza

profittatrice che si concretizzi in una violazione di legge o di

regolamento ovvero nell'inosservanza di un obbligo di astensione in

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli

altri casi prescritti e sia intenzionalmente volta a procurare a sé

o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero ad arrecare ad

altri un danno ingiusto";

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha

concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della

questione, in quanto già dichiarata non fondata con sentenza n. 69

del 1999.

Considerato che la Corte di appello di Napoli dubita della

legittimità costituzionale delle norme denunciate, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, in quanto esse - secondo

l'interpretazione datane dalla stessa Corte rimettente -

comporterebbero l'assoggettamento a sanzione penale del commissario

governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

in crisi (in quanto equiparato, ai fini penali, al curatore

fallimentare) per qualsiasi presa di interesse in un atto del suo

ufficio, diversamente da quanto previsto per tutti gli altri pubblici

ufficiali dall'art. 323 cod. pen., che sanziona le condotte di abuso

solo se commesse mediante la violazione di una norma di legge o di

regolamento ovvero l'inosservanza di un obbligo di astensione e

sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé

o per altri ovvero un danno altrui;

che la disposizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 26

del 1979, abrogata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

(Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30

luglio 1998, n. 274), nella parte censurata dal rimettente è stata

sostanzialmente riprodotta nell'art. 96 del citato decreto

legislativo;

che identica questione, sollevata anche dallo stesso giudice,

è stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 69 del 1999, in base

alla considerazione che l'art. 228 della legge fallimentare deve

essere interpretato nel senso che la presa di interesse del curatore

fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) è

sanzionata penalmente solamente in quanto sia contrastante con gli

interessi tutelati dalla procedura, restando estranee all'area della

rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera

coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in

cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti,

in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga

in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali o

dell'amministrazione straordinaria;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati

profili nuovi o diversi che possano indurre questa Corte ad un

riesame della questione, che pertanto va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26

(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge

3 aprile 1979 n. 95, sollevata dalla Corte di appello di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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