Corte costituzionale

Sentenza n. 414/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 228 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

3 marzo 1994 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento

penale a carico di Gatti Antonio, iscritta al n. 284 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 3 marzo 1994, il Tribunale di Casale

Monferrato ha sollevato, nel corso di un giudizio penale avente ad

oggetto una imputazione di bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma

secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 228 del citato

regio decreto, che prevede il reato di interesse privato del curatore

negli atti del fallimento, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

2. - Il rimettente rileva preliminarmente che, in base all'esame

degli atti del giudizio (che si svolge con il rito abbreviato), la

condotta penalmente rilevante ascritta al curatore di un fallimento

di impresa individuale dovrebbe essere qualificata non già secondo

il titolo dell'imputazione originaria di bancarotta bensì, più

esattamente, come reato di interesse privato del curatore, ex art.

228 impugnato. Questa diversa qualificazione, aggiunge, è consentita

nell'ambito del giudizio abbreviato, nel rispetto dell'art. 521,

comma 1, del codice di procedura penale.

3. - Il Tribunale osserva poi che con la legge 26 aprile 1990, n.

86, è stata abrogata la fattispecie incriminatrice comune

dell'interesse privato in atti di ufficio di cui all'art. 324 del

codice penale, strutturata in termini identici a quelli descritti

nella norma impugnata; si verifica quindi, ad avviso del giudice a

quo, la persistente punibilità del curatore fallimentare per una

fattispecie di reato cui non sono più soggetti gli altri pubblici

ufficiali. Questa situazione, prosegue il rimettente, determina una

disparità di trattamento non giustificata, e perciò lesiva

dell'art. 3 della Costituzione, che non può neppure ritenersi " ..

colmata dal rinvio contenuto nella norma (impugnata) .. all'art. 323

del codice penale, ove venga letto nella nuova formulazione"

conseguente alla riforma apportata con la legge n. 86 del 1990, " ..

e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui nell'art. 228 della

legge fallimentare è previsto un diverso regime sanzionatorio".

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della

questione; l'Avvocatura richiama a tal fine la giurisprudenza

costituzionale che riconduce all'ambito del legittimo esercizio della

discrezionalità legislativa le ipotesi di diversificazione della

disciplina di certe fattispecie che, pur simili ad altre, presentino

rispetto a queste ultime elementi di diversità, come si verifica nel

caso in esame, stante la specificità del settore fallimentare e

della figura del curatore del fallimento. Considerato in diritto

1. - Il giudice rimettente dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 228 della

legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) che prevede la pena

della reclusione da due a sei anni e la multa non inferiore a lire

quattrocentomila per il "curatore che prende interesse privato in

qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o

con atti simulati".

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che "in virtù della legge

n. 26 aprile 1990, n. 86 è stata espunta dal nostro ordinamento la

fattispecie normativa di cui all'art. 324 c.p. (interesse privato in

atti di ufficio), norma strutturata in maniera identica all'art. 228

della legge fallimentare". In base a quest'ultima norma "il curatore

fallimentare continuerebbe ad essere sottoposto ad una fattispecie

cui non sono oramai più soggetti.. gli altri pubblici ufficiali,

determinandosi così una disparità di trattamento che non può

ritenersi colmata dal rinvio", contenuto nel citato art. 228,

"all'art. 323 cod.pen. , ove venga letto nella nuova formulazione

successiva all'entrata in vigore della legge n. 86/90".

2. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto precisato che l'art. 228 della legge fallimentare,

recante il titolo "interesse privato del curatore negli atti del

fallimento", nel mentre ricollega al curatore stesso i reati

imputabili in generale ai pubblici ufficiali, facendo a taluni di

essi esplicito richiamo con la clausola di sussidiarietà espressa

nella formula "salvo che al fatto non siano applicabili gli artt.

315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale", configura in

modo autonomo, sia pure simile nel contenuto all'abrogato art. 324

del codice penale, la fattispecie dell'interesse privato riferita al

curatore fallimentare, comminando, fra l'altro, una pena detentiva

maggiore, nel minimo e nel massimo, rispetto a quella dell'analogo

reato già previsto dall'abrogato art. 324 del codice penale per il

pubblico ufficiale.

L'incriminazione in modo autonomo del suddetto reato se commesso

dal curatore fallimentare, pur recante il medesimo titolo di quello

ora abrogato nel codice penale, evidenzia l'intento del legislatore

di attribuire una specialità - e un connotato di maggiore gravità,

espresso nel trattamento sanzionatorio - al reato di interesse

privato riferito al curatore, rispetto alla previsione incriminatrice

del codice penale già prevista per il pubblico ufficiale; figura,

quest'ultima, cui, anche sotto altri profili, il curatore è

assimilato.

Detta specialità costituisce indubbio indice di disomogeneità

fra l'abrogata fattispecie dell'art. 324 del codice penale e quella

prevista per il curatore dalla legge fallimentare. Una disomogeneità

che ha indotto evidentemente lo stesso giudice rimettente ad

escludere - per il fatto stesso di sollevare la questione, con ciò

supponendo la perdurante vigenza della norma impugnata - l'implicita

abrogazione anche dell'art. 228 della legge fallimentare, quale

conseguenza dell'abrogazione dell'art. 324 del codice penale,

mostrando così di non aderire alla opinione espressa da qualche

autore.

In presenza di situazioni normative fra loro non omogenee, stante

l'autonomia e la specialità dell'art. 228 del r.d. n. 267 del 1942

rispetto all'abrogato art. 324 del codice penale invocato come

tertium comparationis, non trova fondamento la tesi di una

ingiustificata disparità di trattamento che si sarebbe venuta a

determinare, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 86

del 1990, fra il curatore fallimentare ed il pubblico ufficiale

rispetto alla situazione precedente: da un lato, già in origine le

fattispecie incriminatrici dell'interesse privato erano, nei due

casi, rispettivamente autonome e diversificate nel segno della

maggiore severità per la prima; dall'altro, non si è determinata

una indiscriminata abolitio criminis delle condotte del pubblico

ufficiale già qualificabili come fatti di interesse privato in atti

di ufficio, bensì si è verificata la riconduzione di quelle

condotte a nuove fattispecie (artt. 323 e 326) del codice penale -

secondo un fenomeno di successione di incriminazioni enucleato, in

termini consolidati, dalla giurisprudenza e già sottolineato da

questa Corte (ord. n. 6 del 1992) - per cui perde rilievo

l'asserzione, da cui muove il giudice a quo, della impunità di cui

godrebbero i pubblici ufficiali per le richiamate condotte, sebbene

assimilabili a quelle del curatore.

La dichiarazione di infondatezza della questione non può peraltro

esimere la Corte del richiamare l'attenzione del legislatore

sull'esigenza di coordinamento del vigente art. 228 della legge

fallimentare con le modifiche introdotte per i reati commessi da

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ad alcuni dei

quali detto articolo peraltro, come si è detto, rinvia presupponendo

situazioni normative oggi abrogate o sostituite con altre previsioni

incriminatrici ad opera della legge n. 86 del 1990. Un profilo,

questo, che assume particolare rilievo per quel che concerne la

riserva, operata dal citato art. 228, di applicazione dell'art. 323

del codice penale, sostituito con una fattispecie che, come si è

detto, comprende, mutatis mutandis, ipotesi corrispondenti a quelle

incriminate dalla norma della legge fallimentare oggetto del presente

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Casale

Monferrato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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