Legge fallimentare

Art. 214 fallimento — Concordato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →

((L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che tali disposizioni si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. 109 parole tolte, 105 parole aggiunte.

tolto: Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorita'aggiunto: L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianzaaggiunto: , puo' autorizzare l'impresa in liquidazioneaggiunto: , uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, aggiunto: a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 152, se si tratta di societa'. La proposta di concordato tolto: deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza tolto: e pubblicata nelle forme disposte dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gliaggiunto: , comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni tolto: che vengono comunicate al commissario aggiunto: nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide aggiunto: sulle opposizioni e sulla proposta di concordatotolto: , tenendo conto delle opposizioni, con sentenza aggiunto: con decreto in camera di consiglio. tolto: La sentenza che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione aggiunto: Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che tali disposizioni si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art214 · fonte del testo

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