Legge fallimentare

Art. 214 fallimento — Concordato

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Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza puo' autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di societa'. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art214 · fonte del testo

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