Art. 30 c.c. — Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 30 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.
Art. 30 c.c. · Art. 51 fallimento · Art. 41 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 201 fallimento
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stato soppresso l'art. 30 del progetto, sembrando esatto, e conforme ai principi a cui è ispirata la disciplina della materia, il rilievo che il codice civile debba limitarsi a regolare gli effetti dello scioglimento disposto dalla pubblica autorità a norma delle leggi speciali. Non è stata invece accolta la proposta di aggiungere una norma per regolare lo scioglimento dell'associazione divenuta insolvibile. Nella ipotesi di insolvibilità, invero, o l'associazione non è più in grado di funzionare e si verificherà l'estinzione dell'ente per impossibilità di raggiungere lo scopo, o l'associazione è tuttavia in grado di funzionare e non è conveniente troncarne la vita, che potrebbe in seguito riassestarsi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 54
Si è ritenuto conveniente limitare il contenuto dell'art. 30 a una semplice enunciazione del principio che alla liquidazione delle persone giuridiche si fa luogo con una procedura speciale, lasciando che questa sia regolata in sede di norme di attuazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 55
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art30 · fonte del testo
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