Art. 187 fallimento — Domanda di ammissione alla procedura

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((L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161)).

Testo in vigore dal 13 agosto 1978 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 378/1987

    Questione inammissibile
    4 novembre 1987

    Perfezionatasi - successivamente alla ordinanza del giudice a quo - la condizione del biennio di iscrizione nel registro delle imprese (o delle societa`), richiesta ai fini della ammissione di un'impresa sociale alla amministrazione controllata, ne consegue la sopravvenuta irrilevanza della questione avente ad oggetto la esclusione delle imprese sociali irregolari dalla procedura di amministrazione controllata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 187, primo comma e 160, primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 disp.att. Cod.civ.).

    Art. 187 fallimento · Art. 160 fallimento · Art. 100 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 13 agosto 1978. 3 parole tolte, 11 parole aggiunte.

L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma tolto: dell'art. 160 aggiunto: dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditoritolto: , per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 161.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art187 · fonte del testo

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