Art. 187 fallimento — Domanda di ammissione alla procedura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 13 agosto 1978. Leggi il testo vigente →

L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 13 agosto 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 378/1987

    Questione inammissibile
    4 novembre 1987

    Perfezionatasi - successivamente alla ordinanza del giudice a quo - la condizione del biennio di iscrizione nel registro delle imprese (o delle societa`), richiesta ai fini della ammissione di un'impresa sociale alla amministrazione controllata, ne consegue la sopravvenuta irrilevanza della questione avente ad oggetto la esclusione delle imprese sociali irregolari dalla procedura di amministrazione controllata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 187, primo comma e 160, primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 disp.att. Cod.civ.).

    Art. 3 cost. · Art. 187 fallimento · Art. 160 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art187 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari