Art. 182-ter fallimento — Trattamento dei crediti tributari e contributivi

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Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta puo' prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato e' approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/2015

    Questione infondata
    11 novembre 2015

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che la proposta di concordato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale. La questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 225 del 2014 con riguardo alle medesime disposizioni (nel testo risultante dalle stesse modifiche legislative e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale, ritenuta costituire "diritto vivente") in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti; ed il rimettente non ha prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia. Per il rigetto di identica questione, v. la citata sentenza n. 225/2014. Sulla manifesta infondatezza della questione quando il rimettente non prospetti, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 280/2014, 240/2014, 180/2014 e 113/2014.

    Art. 160 fallimento · Art. 182-ter fallimento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/2014

    Questione infondata
    25 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Infatti, è la natura dell'IVA, quale «risorsa propria» dell'Unione europea, a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell'imposta, come pure l'inderogabilità della disciplina interna del tributo e, nella specie, la formulazione del censurato art. 182- ter , che, in ossequio al principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria, ha escluso la falcidiabilità del credito IVA in sede di transazione fiscale, consentendone solo la dilazione di pagamento. La previsione legislativa della sola modalità dilatoria non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo. Né sussiste alcun vulnus per i criteri di «economicità» e di «massimizzazione delle risorse» in considerazione del fatto che persiste in capo all'amministrazione finanziaria la possibilità di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a garantire il graduale superamento dello stato di crisi dell'impresa. È, altresì, infondata la censura di violazione del principio di eguaglianza riguardante la mancata possibilità per l'amministrazione finanziaria di valutare in concreto la convenienza del piano che proponga un importo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore, diversamente da quanto previsto in relazione ad altre categorie di debitori. Un siffatto ragionamento, infatti, accosta trattamenti differenziati che la disciplina del concordato fallimentare prevede per diverse categorie di creditori, non tenendo in debita considerazione le peculiarità della regolamentazione della transazione fiscale del credito IVA. Quest'ultimo non è riconducibile a nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari, essendo assoggettato ad una disciplina eccezionale attributiva di un trattamento peculiare ed inderogabile, che, consentendo esclusivamente la transazione dilatoria, è tesa ad assicurare il pagamento integrale di un'imposta assistita da un privilegio di grado postergato, in deroga al principio dell'ordine legale delle cause di prelazione. Infine, la normativa censurata è, di per sé, disciplina eccezionale rispetto al principio generale dell'indisponibilità della pretesa erariale. - Sulla compatibilità comunitaria della disciplina impugnata, v. la citata sentenza n. 241/2010. - Sulla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta, v. ex plurimis l'ordinanza n. 207/2013 e le sentenze nn. 348/2007; 349/2007; 102/2008; 227/2010; 75/2012; 207/2013. - Sul principio dell'assoluta irrilevanza del condono sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. la citata sentenza n. 247/2011. - Sul limite all'estensione di norme che costituiscono deroghe a principi generali, v. le sentenza n. 112/2013 e l'ordinanza n. 49/2013.

    Art. 160 fallimento · Art. 182-ter fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182ter · fonte del testo

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