Art. 172 fallimento — Operazioni e relazione del commissario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012
