L'art. 39 della legge fallimentare, prevedendo che il compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo) sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, opera un rinvio formale (e non già materiale) alla fonte regolamentare, e quindi non modifica la natura di quest'ultima ne' conferisce forza di legge alle sue disposizioni. Perciò, la disciplina del suddetto compenso - in quanto contenuta in un atto sprovvisto di forza di legge - è insuscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalità innanzi alla Corte, mentre l'eventuale contrasto di detta disciplina con l'invocato art. 3 Cost. può essere accertato incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare. (Manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. nn. 333/1991, 199/1993; sull'inammissibilità di questioni di costituzionalità aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. O. n. 352/1993, S. nn. 311/1993, 199/1993, 454/1991, 23/1989, O. nn. 255/1988, 121/1988; sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale, S. n. 311/1993; sulla possibilità di impugnare la norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria, v. anche S. n. 1104/1988.
Art. 3 cost. · Art. 5 fallimento · Art. 39 fallimento · Art. 165 fallimento