Legge fallimentare

Art. 148 fallimento — Fallimento della società e dei soci

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma puo' nominare piu' comitati dei creditori. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art148 · fonte del testo

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