Art. 129 fallimento — Giudizio di omologazione

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((Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.)) 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 129 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843/2025

    7 agosto 2025

    In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.

    Art. 129 fallimento · Art. 124 fallimento · Art. 131 fallimento · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 91 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 172 parole tolte, 105 parole aggiunte.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che tolto: ne sia data aggiunto: il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, aggiunto: affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti eaggiunto: , con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito tolto: della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato e' stata presentata dal curatore aggiunto: da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal tolto: comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato. aggiunto: curatore nei sette giorni successivi. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo … il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni tolto: ovvero se e' stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo,aggiunto: , il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato tolto: nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che tolto: i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti aggiunto: il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. tolto: Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi aggiunto: Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art129 · fonte del testo

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