Art. 125 fallimento — Esame della proposta e comunicazione ai creditori

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La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono piu' di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

    Art. 125 fallimento · Art. 152 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 20 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 107 parole tolte, 180 parole aggiunte.

tolto: Sullaaggiunto: La proposta di concordato tolto: il giudice aggiunto: e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del tolto: curatore e del comitato dei creditori etolto: , se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata aggiunto: del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, tolto: fissando un termine, aggiunto: specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti aggiunto: giorni ne' superiore a trenta tolto: giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale tolto: la loro dichiarazione aggiunto: eventuali dichiarazioni di dissenso. tolto: La dichiarazione puo' essere scritta in calce alla comunicazione. Delle dichiarazioni di voto e' presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. In seguito alla aggiunto: Se le proposte sono piu' di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente. Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato tolto: il giudice delegato puo' sospendere la liquidazione. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiatoaggiunto: , la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art125 · fonte del testo

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