Art. 125 fallimento — Esame della proposta e comunicazione ai creditori

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Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti ne' superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione puo' essere scritta in calce alla comunicazione. Delle dichiarazioni di voto e' presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato puo' sospendere la liquidazione. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

    Art. 125 fallimento · Art. 152 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, p. 20 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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