iniziale in gruppo

  • 1)Due o piu' parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Puo' far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, qualora il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:
  • a)dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita', sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
  • b)in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio:
  • i)che il gruppo dispone dall'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe', e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e
  • ii)che un precedente accordo internazionale sul caffe' li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero
  • iii)che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
  • 2)Il gruppo membro costituisce un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun membro del gruppo sara' trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli:
  • a)articoli 11 e 12 e paragrafo 1 dell'articolo 20;
  • b)articoli 50 e 51;
  • c)articolo 67.
  • 3)Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresentera' al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2 del presente articolo.
  • 4)Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente:
  • a)il gruppo membro ha come cifra di base il medesimo numero di voti di un solo paese membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
  • b)qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.
  • 5)Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo puo', mediante notifica al consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo ci ritira da esso o cessa di essere membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diviene un membro a se' stante. Un membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art6 · fonte del testo

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