Ai fini del presente Accordo:

  • 1)Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
  • a)"Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
  • b)"ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
  • c)"caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
  • d)"caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
  • e)"caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
  • f)"caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido;
  • g)"caffe' solubile" designa solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile.
  • 2)"Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,5 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
  • 3)"Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
  • 4)Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione Internazionale del caffe'; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffe'; con "comitato" si intende il comitato esecutivo.
  • 5)Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'articolo 5; piu' parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo membro, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7.
  • 6)I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
  • 7)I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
  • 8)I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
  • 9)Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
  • 10)Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
  • 11)Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
  • 12)L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
  • 13)L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
  • 14)L'espressione "quantita' da esportare sotto contingente" designa la quantita' totale di caffe' che un membro e' autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.
  • 15)Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare molto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' di caffe', accertata nei primi sei mesi dell'annata caffearia
  • a)che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione;ovvero
  • b)che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffearia in questione.
  • 16)L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual e' definito al paragrafo 15 del presente articolo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art3 · fonte del testo

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