in vigore

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi Momento dopo il 1 ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
  • 2)L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso. Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  • 3)Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art61 · fonte del testo

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